Il presente Avviso contiene l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela previsti dall’art. 16 della legge n. 108/1996, del TITOLO VI del Decreto Legislativo 385/1993(Testo Unico Bancario) e s.m., della delibera del CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento della Banca D’Italia del 25 luglio 2003 e del Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UICora Banca d’Italia) del 29 aprile 2005.
AL MEDIATORE CREDITIZIO E’ VIETATO CONCLUDERE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO NONCHÉ EFFETTUARE, PER CONTO DI BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI, L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI, INCLUSI EVENTUALI ANTICIPI DI QUESTI E OGNI FORMA DI PAGAMENTO O INCASSO DI DENARO CONTANTE, DI ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO O DI TITOLI DI CREDITO AD ECCEZIONE DELLA MERA CONSEGNA DEGLI ASSEGNI NON TRASFERIBILI INTEGRALMENTE COMPILATI DALLE BANCHE E DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI O DAL CLIENTE.
Cliente è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite T.P.Financial Mediatore Creditizio Srl.
Il Cliente ha diritto:
Il Contratto di mediazione deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità del medesimo. Il Contratto di mediazione creditizia deve indicare la provvigione ed ogni altro onere, commissione, spesa o condizione, comunque denominati, gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello svolgimento del rapporto, come le penali. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi sono nulle. Se il Contratto è concluso senza esclusiva in favore del mediatore creditizio e ove non sia pattuita l’irrevocabilità dell’incarico di mediazione creditizia, al Cliente è riconosciuta la facoltà di recesso con preavviso di 14 giorni.
Il mediatore creditizio ha l’obbligo di indire, nell’ambito della pubblicità degli annunci pubblicitari relativi alla propria attività di mediazione creditizia, gli estremi dell’iscrizione degli elenchi OAM e che il servizio offerto si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, con banche o intermediari finanziari, determinati con la potenziale clientela al fine
della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e che il servizio prestato non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal cliente. Il mediatore creditizio ha l’obbligo di indicare, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali riporta il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l’intermediario finanziario erogante e, ove previsti, il TAEG o ISC comprensivi degli oneri di mediazione creditizia, laddove inclusi nella base di calcolo.
Il reclamo in relazione ad un contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che Contenga almeno i seguenti elementi:
I reclami possono essere inviati alla nostra sede legale via lettera raccomandata A/R indirizzata a: T.P. FINANCIAL MEDIATORE CREDITIZIO S.R.L., Via Elba, 28 - 20144 Milano, oppure tramite PEC all'indirizzo tpf@pec.tpfinancial.it.
Se il cliente non riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 33 del Codice di Consumo, per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è competente in via esclusiva il foro di Milano.
Sede legale:
Via Elba, 28 – 20144 Milano
Direzione generale:
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Trezzano s/N [MI]