Trasparenza

Principali norme di trasparenza

Il presente Avviso contiene l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela previsti dall’art. 16 della legge n. 108/1996, del TITOLO VI del Decreto Legislativo 385/1993(Testo Unico Bancario) e s.m., della delibera del CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento della Banca D’Italia del 25 luglio 2003 e del Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UICora Banca d’Italia) del 29 aprile 2005.

I. Divieti in capo al Mediatore Creditizio

AL MEDIATORE CREDITIZIO E’ VIETATO CONCLUDERE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO NONCHÉ EFFETTUARE, PER CONTO DI BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI, L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI, INCLUSI EVENTUALI ANTICIPI DI QUESTI E OGNI FORMA DI PAGAMENTO O INCASSO DI DENARO CONTANTE, DI ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO O DI TITOLI DI CREDITO AD ECCEZIONE DELLA MERA CONSEGNA DEGLI ASSEGNI NON TRASFERIBILI INTEGRALMENTE COMPILATI DALLE BANCHE E DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI O DAL CLIENTE.

II. Diritti del Cliente

Cliente è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite T.P.Financial Mediatore Creditizio Srl.



Il Cliente ha diritto:

  • Di avere a disposizione e di poter ottenere copia del presente Avviso
  • Di avere a disposizione e di poter ottenere copia del Foglio Informativo
  • Di ottenere copia del contratto di mediazione idonea per la stipula con incluso un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni
  • Di ottenere copia del contratto di mediazione concluso che include il documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni
  • Di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi 10 anni
  • Di ottenere, prima della conclusione del contratto di finanziamento, l’avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo relativi all’operazione di finanziamento in relazione al quale il mediatore creditizio abbia svolto la sua attività in favore del cliente.

III. Strumenti di tutela contrattuale

Il Contratto di mediazione deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità del medesimo. Il Contratto di mediazione creditizia deve indicare la provvigione ed ogni altro onere, commissione, spesa o condizione, comunque denominati, gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello svolgimento del rapporto, come le penali. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi sono nulle. Se il Contratto è concluso senza esclusiva in favore del mediatore creditizio e ove non sia pattuita l’irrevocabilità dell’incarico di mediazione creditizia, al Cliente è riconosciuta la facoltà di recesso con preavviso di 14 giorni.

IV. Altri strumenti di tutela: le informazioni pubblicitarie

Il mediatore creditizio ha l’obbligo di indire, nell’ambito della pubblicità degli annunci pubblicitari relativi alla propria attività di mediazione creditizia, gli estremi dell’iscrizione degli elenchi OAM e che il servizio offerto si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, con banche o intermediari finanziari, determinati con la potenziale clientela al fine
della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e che il servizio prestato non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal cliente. Il mediatore creditizio ha l’obbligo di indicare, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali riporta il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l’intermediario finanziario erogante e, ove previsti, il TAEG o ISC comprensivi degli oneri di mediazione creditizia, laddove inclusi nella base di calcolo.

VI. Procedure di reclamo

Il reclamo in relazione ad un contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che Contenga almeno i seguenti elementi:

  1. nominativo/denominazione del Cliente
  2. recapiti del Cliente
  3. data del contratto di mediazione
  4. riferimenti delle persone incaricate di T.P. Financial Mediatore Creditizio Srl con le quali si entrati in contatto
  5. motivazione del reclamo
  6. richiesta nei confronti di T.P. Financial Mediatore Creditizio Srl

I reclami possono essere inviati alla nostra sede legale via lettera raccomandata A/R indirizzata a: T.P. FINANCIAL MEDIATORE CREDITIZIO S.R.L., Via Elba, 28 - 20144 Milano, oppure tramite PEC all'indirizzo tpf@pec.tpfinancial.it.

VII. Composizione delle controversie

Se il cliente non riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 33 del Codice di Consumo, per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è competente in via esclusiva il foro di Milano.

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Il servizio di mediazione creditizia per i finanziamenti alle imprese e per il credito al consumo di AssFin è gestito da: T.P. Financial Mediatore Creditizio Srl, sede legale in Via Elba 28 – 20144 Milano (MI) | P.IVA/C.F. e Registro Imprese 10042850965 | ISCRIZIONE OAM M423

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